Politica nazionale

Tutela delle relazioni affettive nel carcere

di Silvia Passerini

ONOREVOLI DEPUTATI!

La presente proposta di legge prende spunto dalla ricerca in materia di «Affettività e carcere», effettuata dall’università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale tramite interviste e questionari somministrati in quattro istituti carcerari della regione Lazio, nonché dal prezioso lavoro dei tavoli 6 e 14 degli Stati generali dell’esecuzione penale e dalla proposta di legge in materia di tutela delle relazioni affettive delle persone detenute, su iniziativa del consiglio regionale della Toscana”.

Così inizia la proposta di legge sulla “Tutela delle relazioni affettive e della genitorialità delle persone ristrette” presentata il 24 febbraio 2022 su iniziativa del Consiglio Regionale del Lazio, stampata il 14-04-2022 – C.A. 3488.

La proposta di legge è indirizzata a modificare le principali modalità di contatto dei carcerati con i propri affetti, compresi i detenuti sottoposti a regimi speciali e quelli condannati per reati “ostativi”. Lo scopo è quello di riformare la disciplina dei permessi e dei colloqui, per migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

Si vuole disciplinare l’istituto della “visita” per dare al detenuto la possibilità di mantenere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale, allestendo delle “case dell’affettività” in aree dedicate all’interno delle mura carcerarie, in cui i detenuti possano, in un tempo adeguato, esprimere la propria affettività lontani da telecamere e microfoni. Equiparando così l’ordinamento italiano a quello di molti Stati europei. I fondi per gli interventi di adeguamento o costruzione saranno corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Altra modifica si vuole apportare al concetto di “minore”, stabilendo definitivamente l’età del minore nell’ordinamento penitenziario, che prevede il superamento dei limiti imposti per i colloqui solo per i carcerati con figli minori. Si vuole quindi fissare a quattordici anni l’età del minore, per tutto il regolamento penitenziario.

Si vuole anche intervenire sui permessi concessi ai detenuti per “eventi di particolare gravità”. Devono essere accordati, quindi, non solo nel caso in cui vi sia imminente pericolo di vita di un familiare ma anche in caso di “particolare rilevanza”, ossia quando vengono ritenuti importanti per una maggiore tutela dell’affettività e delle relazioni familiari. Inoltre si vuole introdurre il “permesso familiare” per permettere al recluso di coltivare le proprie relazioni affettive. In entrambi i casi i permessi devono essere concessi indipendentemente dalla durata della pena da scontare.

La proposta di legge interviene anche sul sistema delle telefonate (attualmente senza alcuna privacy, in quanto avvengono in presenza di altri detenuti, e a carico dei ristretti con alte tariffe), con l’aumento fino a venti minuti per ogni telefonata, con la frequenza non inferiore a tre volte alla settimana, con la scelta di luoghi adeguati e dedicati e con le tariffe a carico dell’amministrazione penitenziaria. Il collegamento potrà essere duplice, con telefono o tramite dispositivo audiovisivo digitale, a scelte del detenuto. Quanto proposto è indipendente dal tipo di pena e dalla durata della stessa.

La proposta di legge d’iniziativa regionale è stata suddivisa in articoli che vanno a modificare o a integrare gli articoli della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. In sintesi, i passaggi più significativi sono:

Art. 1, al punto 1. – “«Particolare cura è altresì dedicata al mantenimento dei rapporti affettivi.

A tal fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, da parte delle persone autorizzate ai colloqui.

Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. L’autorizzazione è negata quando l’interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistano elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di esercitare la relazione affettiva».”.

Art. 1, al punto 2. – “«Per i detenuti con figli minori di quattordici anni, i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all’aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell’infanzia e dell’accoglienza dei minori»;

«è consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all’aperto, per consumare un pasto o effettuare un’attività all’aperto con i propri figli e familiari»;

«b) promuovere progetti interistituzionali e protocolli d’intesa volti alla creazione di “sportelli della famiglia” per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare».”.

Art. 3, punto 1. – “« il magistrato di sorveglianza può concedere ai condannati un ulteriore permesso, di durata non superiore a dieci giorni in ciascun semestre di carcerazione, da trascorrere con i soggetti autorizzati al colloquio al fine di coltivare specificatamente interessi affettivi.”.

Art. 4, punto 1. – “«1. In ogni istituto è installato un numero di apparecchi telefonici digitali sufficiente a garantire l’applicazione di quanto disposto dal comma 2, collocati in locali esterni alla sezione e destinati alle sole telefonale. A ciascun detenuto è consegnata una scheda telefonica prepagata dotata di un numero di minuti pari a quello risultante dal comma 2»;

«È possibile effettuare più telefonate, nell’arco della settimana, entro una durata massima complessiva pari all’ammontare di quelle stabilite»;

«8. I condannati e gli internati possono essere autorizzati a effettuare ulteriori colloqui telefonici con le persone autorizzate, oltre i limiti consentiti al comma 2, a proprie spese, mediante scheda telefonica prepagata fornita dall’istituto»;

«10-bis. Ogni istituto penitenziario è dotato di una o più linee telefoniche audiovisive destinate ai soli minori di anni quattordici, figli di detenuti e internati, che vogliono mettersi in contatto con i propri genitori, secondo tempi e modalità stabiliti dal regolamento interno dell’istituto».”.

Art. 5, punto 1. – “« Le comunicazioni telefoniche possono svolgersi anche mediante programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la connessione internet, con durata, frequenza e modalità eguali a quelle …” già stabilite.

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