Politica nazionale

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (AS. 2469) – Monitoraggio del 24 maggio 2022

 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 

Senato della Repubblica

In 10a Commissione l’esame del disegno di legge n. 2469, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, proseguirà oggi mercoledì 25 maggio alle ore 13.00 e alle ore 19.30, compatibilmente con i lavori dell’Assemblea.

In allegato la sintesi, l’elenco degli emendamenti di interesse aggiornato, il testo ricostruito con gli emendamenti approvati e i testi degli emendamenti accantonati in seduta..

DISEGNO DI LEGGE 

Commissione Industria (10a– Sede referente – (2469)

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell’esame e sospensione) prima seduta pomeridiana

(Ripresa dell’esame e rinvio)

(Seguito dell’esame e rinvio) seconda seduta pomeridiana

Nella prima seduta pomeridiana di martedì 24 maggio, il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) ha chiesto al Presidente di intercedere presso il Governo affinché sia resa nota la posizione sull’articolo 32.

Il presidente GIROTTO si è riservato di interpellare il Governo a riguardo.

Ripreso l’esame, precedentemente sospeso il PRESIDENTE ha comunicato che la Presidenza del Senato ha trasmesso la lettera che il Presidente del Consiglio ha inviato in merito all’iter del disegno di legge in esame.

Ha ricordato poi che, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento, possono essere presentati in Assemblea i soli emendamenti respinti in Commissione, salva la possibilità per il Presidente del Senato di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Ha comunicato inoltre di aver riformulato l’emendamento 11.1 in un testo 2.

Infine, ha proposto dunque di iniziare l’esame degli emendamenti riferiti agli articoli che saranno esaminati dalla Camera dei deputati, i quali abbiano già il parere della Commissione bilancio, a partire dall’articolo 7. Sono stati ritirati gli emendamenti 7.1, 7.2 Delega al Governo TPL, 7.7 Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale, 7.10 Art – TPL7.11 Art – servizi di trasporto pubblico locale, 7.15 Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20 Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007, 7.227.237.25 Rinvio penalità al 31 marzo 2024 e 7.26 Rinvio penalità 2024 e esclusione da penalità affidamenti conformi Reg. 1370/2007.

Sull’ordine dei lavori ha preso la parola il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC), il quale ha manifestato stupore per la lettera che il Presidente del Consiglio ha indirizzato al Presidente del Senato, rispetto alla quale si augura che il Parlamento manifesti la sua vitalità. Tiene infatti a precisare che le passate settimane sono state alquanto intense e ringrazia il Vice Ministro e i relatori per il lavoro svolto. Ha ricordato peraltro che l’interlocuzione tra le forze politiche è stata serrata ed è tuttora in corso; rivendica pertanto l’operato della Commissione e la disponibilità dei Gruppi a discutere nel merito tutti gli articoli. Non concorda perciò con l’opinione in base alla quale il Parlamento sta procrastinando l’approvazione di una legge cui sono legati i finanziamenti europei e manifesta dispiacere per tale ricostruzione, specialmente in una circostanza, quale quella attuale, in cui il Legislatore ha dimostrato di voler approfondire tutte le questioni, con senso di responsabilità. Si tratta pertanto, a suo avviso, di dichiarazioni che hanno poco a che vedere con la democrazia parlamentare e con il rapporto dei parlamentari con il territorio.

Dopo aver rammentato che non si è ancora concluso il confronto sull’articolo 2, su cui si augura che già nella giornata di oggi si raggiunga un accordo, puntualizza che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) gli unici riferimenti alle concessioni riguardano i settori idroelettrico, del gas naturale e portuale. Ha affermato pertanto che nel PNRR non vi è alcun accenno alle concessioni balneari, sulle quali il Parlamento potrebbe legittimamente confrontarsi ancora a lungo senza il timore che vengano revocati finanziamenti europei. Ha invitato pertanto a non rendere immagini false e distanti rispetto ai dati fattuali.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN ha espresso gratitudine anzitutto nei confronti dell’opposizione, la quale ha garantito alla maggioranza i tempi necessari a raggiungere un accordo. Ha manifestato poi un ringraziamento anche a tutti i senatori e deputati che, unitamente ai relatori, hanno partecipato al confronto politico finalizzato alla stesura delle riformulazioni finora presentate. Con riferimento all’articolo 32, si è riservato di comunicare quanto prima le intenzioni del Governo.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) ha ribadito che occorre definire al più presto la posizione in merito all’articolo 32. In proposito, ha chiesto che si svolga una riunione di maggioranza su tale questione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all’articolo 7, sui quali la Commissione bilancio ha espresso i rispettivi pareri.

“Il PRESIDENTE, come d’accordo, ricorda che si passerà all’esame degli emendamenti riferiti agli ulteriori articoli che saranno esaminati nel merito dalla Camera dei deputati, a partire dall’articolo 19, con conseguente accantonamento delle proposte emendative relative agli articoli da 9 a 18.” 

Emendamenti RITIRATI: 7.1, 7.8 (testo 2) Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale, 7.9 Rinvio penalità 2024 e esclusione da penalità affidamenti conformi Reg. 1370/2007, 7.21 (testo 2) Rinvio penalità al 31 marzo 2024, 7.12 Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007, 7.16 Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007, 8.3, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 NCC, 8.14, 8.16, 8.17, 8.19, 8.2, 8.6, 8.13 (testo 2) Armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali, 19.1, 19.6, 19.719.8, 19.10 r 19.11 Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, 19.12 impianti temporanei di telefonia mobile, 19.13 impianto di reti e esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, 19.14, 19.15, 19.16 e 19.17 Realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, 19.19 Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, 19.20, 19.21, 19.23 e 19.24 Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, 19.25, 19.26, 19.0.1 e 19.0.2, per la parte non dichiarata improponibile Modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, 19.2, 19.3 (dopo averlo sottoscritto), 19.4 (dopo averlo sottoscritto), 19.9 Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, 19.18 Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e 19.22 Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione20.2 (testo 2) Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.1 e 20.7 Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, 20.0.1 Modifiche alla legge quadro del 22 febbraio 2001 n. 36, 21.1, 21.2 e 21.4 Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso, 21.0.1 Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, 21.0.13 (già 20.0.2), 21.0.9 Disposizioni in materia di intermediazione dei diritti d’autore e 21.0.12 Contributi a imprese editrici, 21.0.5 Misure urgenti per l’emittenza locale, 21.0.6 e 21.0.7 Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.2, 22.3, 22.5 e 22.9, 22.8, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.12, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.12, 23.0.14 e 23.0.17, 23.1, 23.10, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.13 Contratti pubblici PNRR e PNC, 23.11 (testo 2), 23.0.10, 23.13, 23.0.16, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6 Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, 24.7, 24.10, 24.11 (testo 2), 24.0.1 (testo 2) – per la parte non già dichiarata improponibile Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole – e 24.0.2, 24.0.3 (testo 2), 25.1, 25.0.2, 25.0.4 – limitatamente alla parte ritenuta proponibile Misure in materia di vendite promozionali, di fine stagione e sottocosto, e di vendita del pane preconfezionato – 25.0.5 e 25.0.7, 25.0.6, 26.1, 26.0.3 Tracciabilità dei flussi finanziari e 26.0.6, 27.1, 27.2, 27.12, 27.13 (testo 3), 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.0.9, 27.0.17, 27.0.29 e 27.0.30, 27.11, 27.14, 27.0.6 e 27.0.28 (testo 2), 27.0.10, 27.0.11, 28.3, 28.5 – per la parte ritenuta ammissibile – e 28.7. 28.1, 28.2, 28.6, e 28.4 Concentrazioni.

Emendamenti DECADUTI per assenza dei proponenti7.3 (testo 2) Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale, 7.4 Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale, 7.6 Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale, 21.0.11 Contributi a imprese editrici, 25.0.1, 25.0.3, 25.0.8, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10 e 27.19.

Emendamenti ACCANTONATI: ordini del giorno e gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, 7.5 Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale, 7.14 Proroga per investimenti ex art. 4, par 4, Reg. 1370/2007, tutte le proposte emendative relative agli articoli da 9 a 18, 21.0.10 (testo 2) Norme in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore, 23.14, e 23.0.11 Rafforzamento dei meccanismi di trasparenza in materia di incentivi.

Emendamenti RESPINTI: 7.24 Rinvio penalità al 31 marzo 2024, 8.1, 8.4, 8.18, 19.5, 20.3 Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, 21.0.8 Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti, 22.0.1, 24.9, 24.12, e 27.0.27.

Gli emendamenti 13.31 e 18.0.3 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G/2469/10/10 e G/2469/11/10. 

La Commissione ha APPROVATO l’emendamento 26.100 dei Relatori, volto a recepire una condizione espressa dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo del disegno di legge.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN comunica che mercoledì 25 maggio è convocata una ulteriore riunione di maggioranza alle ore 9.

Il PRESIDENTE ha fatto presente che gli emendamenti accantonati saranno esaminati nelle sedute già convocate oggi mercoledì 25 maggio, alle ore 13 e 19,30.

Il seguito dell’esame è stato rinviato.  

Emendamento approvato 

26.100

I Relatori

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

  1. 2469

Art. 11

11.1 (testo 2)

GirottoGiuseppe PisaniLupoPavanelliCroattiDi Girolamo

Apportare le seguenti modifiche:

  1. a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’ultimo periodo, dopo le parole: ”selezionare l’operatore” sono inserite le seguenti: ”, mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l’applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l’utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, sistemi di accumulo dell’energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell’energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento.”.»;

  1. b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere all’entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE2469

G/2469/10/10 (già em. 13.31)

Pirro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469);

premesso che:

l’articolo 13 reca «Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private». In particolare, si prevede che nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie;

l’accreditamento istituzionale è il procedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un’autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale;

considerato che

nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra gli interventi, si sottolinea che «In ambito sanitario, con riguardo all’erogazione dei servizi a livello regionale, occorre introdurre modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento, anche al fine di favorire una verifica e una revisione periodica dello stesso, sulla base dei risultati qualitativi ed effettivamente conseguiti dagli operatori»,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di definire i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell’accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione a:

  1. a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l’attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;
  2. b) un piano di controlli ove siano indicati: i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; le modalità di conduzione dei controlli; composizione delle commissioni ispettive; requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all’interno degli accordi contrattuali;

a valutare che l’accreditamento sia concesso anche sulla base dell’atto di determinazione del fabbisogno, con l’evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l’offerta risulti carente, nonchè di valutare gli esiti di cura.

infoparlamento

foto sanitainformazione.it

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