Fisco e Credito

Salvataggio in extremis (e oltre) per i decaduti della pace fiscale

di Giuseppe Giannone

I 512mila contribuenti che avevano aderito alla Pace Fiscale ma ne sono decaduti nel corso del 2020 (o nel 2021) per omesso versamento delle relative rate, possono tirare un sospiro di sollievo: un emendamento al decreto Sostegni-ter (art. 10 bis) rimette in corsa questi contribuenti ai fini della sanatoria della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

Si tratta di quasi la metà di quanti avevano aderito alla pace fiscale (il 43%).

Costoro, dunque, non perderanno i benefici della Pace Fiscale se verseranno:

  • entro il 30 aprile 2022, le rate in scadenza nell’anno 2020;
  • entro il 31 luglio 2022, le rate in scadenza nell’anno 2021.

Inoltre, slittano i termini di versamento delle rate del 2022 (ora vanno pagate entro il 30 novembre 2022)

Anche a queste nuove scadenze si applica l’istituto del c.d. lieve inadempimento (pagamento con un ritardo massimo di 5 giorni).

Vengono inoltre estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito della decadenza dalla rottamazione-ter e dal saldo e stralcio avviate in questi tre mesi in cui i contribuenti decaduti dalla pace fiscale sono stati chiamati a saldare i propri debiti maggiorati degli interessi e delle sanzioni (previa notifica della intimazione di pagamento). Allo stesso tempo il correttivo precisa che restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter, ossia il 27 gennaio.

Tutto bene o quasi, verrebbe da dire: infatti, coloro i quali non riusciranno a rispettare queste scadenze (e decadranno a tutti gli effetti dai benefici della pace fiscale), non avranno protezioni di fronte agli atti esecutivi della ex Equitalia, non potendo accedere (per legge) a nessuna rateazione che, seppur comprensiva di sanzioni e interessi (sul debito residuo al netto di quanto versato a titolo di rate della pace fiscale) può essere onorato con una rateazione ordinaria (fino a 72 mesi) o addirittura straordinaria (fino a 120 rate).

Tutto ciò, almeno di novità normative sul punto.

Per costoro, l’unica possibilità sarà quella di ricorrere in giudizio (sempreché ravvisino uno o più validi motivi di impugnazione).

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